(massima n. 1)
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialitą micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalitą di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione č sanzionata dall'art. 10 della L. n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialitą, le quali, per la loro micidialitą, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto e prossimitą a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialitą.