(massima n. 1)
L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialitą, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.