(massima n. 1)
Il reato previsto dall'articolo 674 cod. pen. è reato di pericolo per la cui integrazione non occorre un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine a cagionare effetti dannosi, così che non può non ricomprendere una situazione ove esiste uno scarico di acque altamente tossiche e maleodoranti, avvenuto in luogo pubblico.