Cassazione penale Sez. III sentenza n. 39599 del 12 settembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di getto pericoloso di cose, l'espressione "altrui uso", riferita al luogo privato, identifica qualsiasi legittima facoltà, derivante da un diritto soggettivo esclusivo, da un diritto "in re aliena" o d'obbligazione ovvero da una mera condiscendenza da parte di chi può prestarla, di valersi dell'area per una qualche esigenza, spettante a un soggetto diverso dall'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto luogo privato di altrui uso un fondo nella disponibilità di una società, dove potevano accedere i dipendenti della stessa e soggetti terzi e sul quale erano stati depositati, in modo incontrollato, rifiuti dalla prima prodotti).

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