Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6687 del 24 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l'unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l'azione diretta nei confronti dell'emittente, il diritto della banca alla restituzione dell'importo anticipato non č subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, non č necessario nella specie, in quanto l'unica azione che lo scontatario puō esercitare una volta tornato in possesso dei titoli č fatta salva dalla legge indipendentemente dall'adempimento di tale specifica formalitā.

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