(massima n. 1)
900001 PROCURA EUROPEA - IN GENERE - In genere. Il reato di ricilaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, comma primo, cod. pen., non essendo necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione clandestina in Italia delle somme in contanti, idonea a occultare definitivamente le tracce dell'origine illecita del denaro, considerando "post factum" irrilevante il successivo trasferimento delle somme all'interno del territorio nazionale).