(massima n. 1)
In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione transfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si č realizzato il trasporto con modalitā dissimulatone, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autoritā preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste. (Dichiara competenza GIP di Brescia).