(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale relativamente al delitto di riciclaggio, questo, ove realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che abbiano apportato il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, deve ritenersi perfezionato nel luogo in cui si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.