(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio, il delitto presupposto può essere diverso da quello oggetto dell'originaria contestazione, purché la diversa qualificazione giuridica abbia formato oggetto di contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione, confermativa di quella di primo grado, che aveva, purtuttavia, operato un'immutazione rispetto al delitto contestato, individuando, quale delitto presupposto del riciclaggio, quello di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, in luogo di quello di dichiarazione infedele, su cui si era incentrato il contraddittorio in primo grado, senza consentire ai ricorrenti di interloquire sul punto). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 16/04/2024