(massima n. 1)
In tema di delitto di appropriazione indebita, la condotta riparatoria tenuta successivamente all'impossessamento del bene non assume rilevanza ai fini della prova della mancanza del dolo, salvo che l'intenzione di restituire il maltolto risulti, in maniera inequivocabile, al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della possibilitą di restituzione.