(massima n. 1)
Deve ritenersi consumato il reato di appropriazione indebita, commesso dall'amministratore di condominio che distragga le risorse finanziarie delle quali dispone in ragione del suo incarico, solo alla data del rendiconto finale della gestione, non potendosi altrimenti individuare e distinguere le risorse destinate alle esigenze del condominio da quelle distratte in favore del proprio illecito arricchimento, atteso anche che il momento in cui i delitti istantanei di appropriazione indebita si consumano coincidono solitamente con il rifiuto di restituzione o di rendere il conto degli ammanchi. In caso di detenzione del bene giustificata ab origine dalla qualitą di amministratore della res comune, l'appropriazione indebita non si realizza neppure in concomitanza con la risoluzione del rapporto di prestazione d'opera, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la volontą di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene o il denaro che gli viene richiesto.