Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20138 del 20 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di sottrazione definitiva della cripto-attivitą "bitcoin", qualificabile come cosa mobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico, costituito dalla rappresentazione di un valore o di un diritto "digitale" trasferibile e memorizzabile elettronicamente. (Fattispecie in cui la persona offesa aveva trasferito il possesso dei dati informatici relativi al proprio "bitcoin" sul portafoglio elettronico, "e-wallet", dell'imputato che, incaricato di investirlo in una successiva operazione economica, non vi aveva provveduto e, a dispetto delle reiterate richieste, non lo aveva pił restituito).

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