(massima n. 1)
L'amministratore di condominio č legittimato a proporre querela, senza necessitā di autorizzazione o ratifica assembleare, per il delitto di appropriazione indebita del denaro giacente sul conto corrente condominiale commesso dal precedente amministratore, costituendo il bene sottratto "cosa comune" ai sensi del disposto dell'art. 1130, comma primo, n. 2, cod. civ., la cui gestione rientra fra le sue specifiche attribuzioni.