(massima n. 1)
E' atto irripetibile, da compiersi con le forme previste dall'art. 360 cod. proc. pen., l'accertamento dello stato psichico di una persona, nel caso in cui riguardi una condizione contingente e, come tale, suscettibile di modificazione. (Fattispecie in tema di reato di circonvenzione di incapaci relativa a persone affette da un supposto "sentimento di innamoramento/infatuazione e successiva paura situazionale").