(massima n. 1)
Nel delitto di circonvenzione di incapaci il profitto dell'agente e il danno della vittima sono eventi del tutto eventuali, essendo sufficiente, per il perfezionamento del reato, che l'atto compiuto dall'incapace sia idoneo a produrli, sicché, ove essi si verifichino, restano assorbiti nel reato medesimo, a condizione che costituiscano l'effetto giuridico proprio di quell'atto, non verificandosi, invece, tale assorbimento nel diverso caso in cui profitto e danno siano l'effetto giuridico di una distinta attività del reo, pur nell'ambito di rapporti insorti a seguito dell'atto che la vittima è stata indotta a compiere. (Nella specie, essendo consistito il delitto di circonvenzione anche nell'induzione della vittima a conferire una delega per operare sul conto corrente dell'incapace senza alcuna autorizzazione a disporne in proprio, la Corte ha ritenuto che l'appropriazione di somme di denaro giacenti sul conto dell'incapace non costituisse effetto giuridico della delega e che, quindi, non vi fosse assorbimento di quell'ulteriore condotta nel reato di circonvenzione, che, invece, dava luogo ad autonomo e concorrente reato di appropriazione indebita).