Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14863 del 8 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di circonvenzione di incapace non postula che la vittima versi in stato di incapacitą di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermitą psichica o da deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacitą, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacitą intellettiva, volitiva od affettiva, che ne affievolisca le capacitą critiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di condanna nella quale si era evidenziato che i disturbi neurocognitivi della persona offesa, seppure in fase iniziale, erano in grado di incidere significativamente sulle sue facoltą di discernimento e di determinazione, nonché sulle sue capacitą decisionali e sull'autonomia di gestione).

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