(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 cod. pen.), č necessaria la presenza di un rapporto squilibrato tra vittima e agente, l'abuso dello stato di vulnerabilitā della vittima da parte dell'agente e l'induzione della vittima a compiere un atto pregiudizievole. La condizione di minorata capacitā della vittima deve essere oggettiva e riconoscibile da parte dell'agente attraverso una conoscenza significativa della vittima.