(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, debbono essere considerate, per verificare la sussistenza dell'elemento dell'induzione, non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente, in quanto indice rivelatore di un antecedente approfittamento della minorata capacità psichica della persona offesa.