(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di persona incapace, la sottoscrizione, da parte della persona offesa, di un "patto di quota lite" con il proprio difensore sproporzionato per eccesso rispetto ai valori tariffari di riferimento integra l'atto ad effetto dannoso previsto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 643 cod. pen., posto che il divieto del "patto di quota lite" tra avvocato e cliente si giustifica, in funzione della disciplina del contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, per tutelare l'interesse del cliente e la dignitą della professione forense.