(massima n. 1)
In tema di truffa aggravata, il profitto del reato è costituito dall'ordinario valore di mercato dei beni ottenuti mediante gli artifizi e i raggiri, sicché integrano "post-facta" non rilevanti ai fini del "quantum" confiscabile le determinazioni del reo in ordine alla loro successiva cessione. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che il giudice di merito aveva correttamente escluso che costituisse profitto del reato il prezzo della vendita "al nero" dei farmaci illecitamente ottenuti, trattandosi di prezzo sensibilmente inferiore rispetto all'ordinario costo di acquisto sul mercato).