Cassazione penale Sez. II sentenza n. 28064 del 30 maggio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le frodi generate dall'abuso delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa sul c.d. "superbonus" possono - in astratto - essere dirette sia nei confronti degli Istituti di credito, che dello Stato, con condotte concorrenti. Le stesse generano un profitto identificabile sia nel denaro derivante dalla monetizzazione del credito, sia nella proiezione cartolare di tale credito, ceduto alle banche. Sia il credito di imposta che il suo correlato nummario - ovvero il denaro generato dalla sua liquidazione - costituiscono il "profitto" della truffa, in quanto sono stati direttamente generati dalla condotta illecita e, come tali, possono essere sia oggetto di sequestro preventivo funzionale a garantire la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 640- quater cod. pen., sia oggetto di sequestro preventivo impeditivo funzionale ad evitare I'utilizzo del credito inesistente e, dunque, ad impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato. Nel primo caso la buona fede degli istituti di credito cessionari č del tutto irrilevante quando il sequestro cautelare č "impeditivo"; nella seconda ipotesi rileva, invece, nel caso in cui il sequestro sia funzionale a garantire la confisca, dato che, in previsione della possibile definitivitā del vincolo, č necessario verificare se la banca č "vittima" della frode, dunque titolare di un diritto alla restituzione, o se, essendo "concorrente" nel reato, č esposta ad una ablazione definitiva.

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