(massima n. 1)
In tema di frode informatica, la nozione di "identitā digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. Il principio č certamente riferibile all'imputazione elevata nei confronti di colui che utilizzi in modo abusivo i codici di accesso personale alla carta di credito, esplicitamente associata al conto corrente della persona offesa, cosė realizzandosi un'evidente e indebita sostituzione del titolare nella sua identitā digitale collegata all'utilizzo del mezzo informatico nello svolgimento dei rapporti bancari e creditizi.