(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non rileva la mancanza di controlli, da parte dell'ente erogatore, circa la veridicitą dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, atteso che la fraudolenta induzione in errore postula che il "deceptus" abbia a disposizione strumenti di tutela, pur se concretamente non utilizzati, collegandosi la responsabilitą penale al fatto del soggetto agente, indipendentemente dall'eventuale cooperazione della vittima.