Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31553 del 26 giugno 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza. (Dichiara inammissibile, Tribunale Caltagirone, 24/01/2019)

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