Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4651 del 13 gennaio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione, la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilitą o rigetto dell'istanza č emanata nell'esercizio di un potere disciplinare del giudice nei confronti della parte che viola il dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria, e trova fondamento nella necessitą di evitare la proliferazione di ricusazioni infondate proposte a scopo defatigatorio. (Dichiara inammissibile, App. Campobasso, 10/03/2015)

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