Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5876 del 24 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di conto corrente bancario assolve, a differenza di quello ordinario, una semplice funzione di servizio di cassa per conto del correntista, con la conseguenza che, in caso di contestazione del conto, non rileva chi dei titolari sia beneficiario dell'accredito o chi abbia utilizzato la somma accreditata, senza che assumano rilevanza per la banca la provenienza ed il destinatario del bonifico che riguardano soltanto i rapporti fra terzo e correntista. Pertanto, quando una certa somma sia affluita sul conto la stessa rientra nella disponibilitā di entrambi i correntisti, i quali a norma dell'art. 1854 c.c. ne divengono condebitori nel caso in cui venga a risultare l'erroneitā del suo accreditamento, restando irrilevante che taluno dei cointestatari non abbia in concreto compiuto operazioni sul conto, atteso che č sufficiente, ai fini della norma suddetta, che avesse titola per compierle.

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