(massima n. 1)
La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, in via astratta, trova applicazione anche in ordine a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della riforma legislativa che ha introdotto la procedibilità a querela della fattispecie mono aggravata del delitto di cui all'art. 624 cod. pen., sulla base dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato il regime di procedibilità dei reati. L'accertamento dell'esistenza o meno della volontà punitiva del denunciante nell'ambito delle disposizioni transitorie relative alla modifica del regime di procedibilità dei reati deve essere devoluto nella competente sede di merito e non può essere esaminato nella sede di legittimità.