(massima n. 1)
In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilitā, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, č consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilitā d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.