Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41706 del 12 settembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale, e quindi non deve essere circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale: pertanto, il fatto che l'imputato non intendesse trarre un vantaggio economico dalla sottrazione del telefono cellulare della persona offesa è del tutto irrilevante ai fini di scongiurare l'esistenza del dolo specifico del furto.

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