(massima n. 1)
Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale, e quindi non deve essere circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale: pertanto, il fatto che l'imputato non intendesse trarre un vantaggio economico dalla sottrazione del telefono cellulare della persona offesa è del tutto irrilevante ai fini di scongiurare l'esistenza del dolo specifico del furto.