(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni), è necessario che la condotta diffusiva sia accompagnata dal dolo specifico, ossia dalla finalità di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Tale elemento soggettivo può essere desunto dalle circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso un ragionamento logico-inferenziale.