Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2112 del 17 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 617-septies c.p. (diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni), è necessario che la condotta diffusiva sia accompagnata dal dolo specifico, ossia dalla finalità di arrecare danno all'altrui reputazione o immagine. Tale elemento soggettivo può essere desunto dalle circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso un ragionamento logico-inferenziale.

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