(massima n. 1)
II delitto di installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall'art. 617-bis cod. pen., si configura soltanto se l'installazione č finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente. Pertanto, il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui si utilizzi un jammer al fine di impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone I'apparecchio. Inoltre, il delitto in parola si configura come un reato di pericolo che si perfeziona al momento della mera installazione degli apparecchi disturbatori di frequenze e, dunque, anche nel caso in cui essi non abbiano funzionato o non siano stati attivati.