(massima n. 1)
Integra il delitto di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, la condotta di colui che sottragga, al fine di produrla nel giudizio civile di separazione, la corrispondenza bancaria inviata al coniuge, non ravvisandosi, in tal caso, la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., posto che il giudice può ordinare, d'ufficio o su istanza di parte, al coniuge o al terzo l'esibizione della documentazione necessaria per chiarire le condizioni economiche delle parti.