(massima n. 1)
Integra il delitto di accesso abusivo al sistema informatico, aggravato ai sensi del comma terzo dell'art. 615-ter cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che, senza violare le disposizioni regolamentari e organizzative del proprio ufficio, acceda alla banca dati del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) al fine di fornire a terzi informazioni acquisibili solo previo pagamento di un corrispettivo. (In motivazione la Corte ha evidenziato che nella locuzione normativa di "sistema di interesse pubblico", non rientrano soltanto le "infrastrutture critiche dello Stato", ma anche quelle attivitą che, pur non riguardando dati di carattere riservato, sono funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica).