(massima n. 1)
In tema di ricusazione, la parte interessata, che sia venuta a conoscenza della causa di incompatibilitą a seguito della comunicazione dell'ordinanza di inammissibilitą dell'appello pronunciata "de plano" da un collegio composto dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, č legittimata a dedurla con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilitą, stante l'impraticabilitą della procedura di ricusazione preventiva di cui all'art. 37 cod. proc. pen., al fine di far valere la nullitą assoluta del provvedimento. (Annulla senza rinvio, Corte Appello Lecce, 11/06/2024)