(massima n. 1)
Non č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che richiama l'art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto, nel medesimo procedimento, la restituzione degli atti all'autoritā proponente, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Dich.rilevante e non man. infond.quest.leg.cost., Corte Appello Firenze, 13/11/2023)