(massima n. 1)
In materia di prevenzione, il giudice che ha fatto parte del collegio che ha rigettato "de plano" l'istanza di differimento dell'esecuzione dello sgombero dell'immobile in sequestro può legittimamente comporre il collegio nel giudizio di opposizione, in quanto l'incompatibilità presuppone che le valutazioni di merito appartengano a gradi o a fasi diverse del processo, mentre il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione, né rappresenta una fase distinta ed autonoma, integrando un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno. (Rigetta, Tribunale Roma, 16/09/2024)