(massima n. 1)
L'atto rilevante ex art. 609-undecies cod. pen. deve essere volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce. Ne consegue che non č necessario che l'adescamento vada a buon fine. E costituisce lusinga idonea a carpire la fiducia del minore qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen.