Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6724 del 9 gennaio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto rilevante ex art. 609-undecies cod. pen. deve essere volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce. Ne consegue che non č necessario che l'adescamento vada a buon fine. E costituisce lusinga idonea a carpire la fiducia del minore qualsiasi allettamento - fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni - con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies cod. pen.

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