(massima n. 1)
La violenza sessuale di gruppo si configura non solo per la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche in assenza di tale dissenso percepibile dagli aggressori. È onere degli imputati dimostrare eventuali elementi che giustifichino una erronea percezione del consenso della vittima.