(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferioritą fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali, rilevante a norma dell'art. 609-bis, comma secondo, n. 1, cod. pen. si realizza quando l'agente, con un'opera di persuasione spesso, ma non necessariamente, sottile o subdola, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente quest'ultima non avrebbe compiuto, avvalendosi consapevolmente delle condizioni in cui essa si trova al momento del fatto.