(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, tra le condizioni di inferioritą psichica rilevanti a norma dell'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. rientrano tutte quelle che siano tali da determinare una posizione vulnerabile della vittima indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali, comprese quelle determinate da credenze esoteriche in grado di suggestionare la persona offesa, delle quali l'agente approfitti spingendo o convincendo quest'ultima ad aderire ad atti sessuali che, diversamente, non avrebbe compiuto.