Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10692 del 23 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del reato ex art 609 bis c.p. gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati dall'agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima, non essendo necessario il contatto fisico fra l'agente e la vittima. Non può, quindi, negarsi la possibilità della realizzazione del reato contestato anche per via telematica, quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente.

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