(massima n. 1)
Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferioritā fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilitā preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferioritā della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata.