(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale non ricorre l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609-bis, ultimo comma, c.p., valorizzando la gravitą del fatto sotto il profilo della natura degli atti sessuali imposti e quindi della radicalitą della compressione della sfera sessuale, il contesto lavorativo nel quale i fatti sono stati posti in essere (nel caso di specie la vittima era badante della suocera dell'imputato), la posizioni asimmetriche delle parti e le conseguenze psicologiche del reato come emerse attraverso le testimonianze. Infatti, la minore gravitą del fatto deve risultare dalla sua valutazione complessiva, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalitą esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'etą, in modo da accertare che la libertą sessuale non sia stata compressa in maniera grave e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici.