(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, il medico o qualsiasi altro professionista sanitario può eseguire atti che incidono sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se ha previamente acquisito il suo consenso esplicito e informato. Ogni trattamento deve essere giustificato da una necessità terapeutica legittima e non deve eccedere i limiti imposti dall'informativa data. In caso di minori, il consenso deve essere raccolto dai rappresentanti legali, con attenzione alle capacità di discernimento del minore stesso.