Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43877 del 9 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, il medico o qualsiasi altro professionista sanitario può eseguire atti che incidono sulla sfera della libertà sessuale di un paziente solo se ha previamente acquisito il suo consenso esplicito e informato. Ogni trattamento deve essere giustificato da una necessità terapeutica legittima e non deve eccedere i limiti imposti dall'informativa data. In caso di minori, il consenso deve essere raccolto dai rappresentanti legali, con attenzione alle capacità di discernimento del minore stesso.

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