(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza sessuale, l'immediatezza dell'interazione tra soggetto agente e persona offesa, nel caso in cui tra di essi non via sia stato contatto fisico, non coincide necessariamente la sua contestualitą, potendo essere differita allorquando l'atto involgente la propria corporeitą sessuale, posto in essere dalla persona offesa, costituisce effetto della "vis" psichica ovvero della condotta induttiva su di lei esercitata, nell'ambito di un rapporto di causa-effetto, dal soggetto agente, indipendentemente dalle finalitą perseguite. (Fattispecie in cui l'imputato aveva costretto, con minaccia, la persona offesa a realizzare, col proprio cellulare, un video nel quale compiva atti di autoerotismo, senza che lo stesso avesse assistito alla sua esecuzione, neppure virtualmente, avendolo ricevuto via "whatsapp" qualche ora dopo).