(massima n. 1)
Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all'art. 660 cod. pen. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che ne coinvolgano la corporeitą sessuale e siano idonei a violarne la libertą personale.