Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6773 del 10 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestie di cui all'art. 660 cod. pen. la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che ne coinvolgano la corporeitą sessuale e siano idonei a violarne la libertą personale.

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