(massima n. 1)
Per l'integrazione del reato di violenza sessuale ex art. 609-bis, comma 2, n.1, cod. pen., tra le condizioni di inferioritą psichica o fisica rientrano anche quelle derivanti da volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti, in quanto queste situazioni di menomazione possono essere strumentalizzate dall'agente per il soddisfacimento di impulsi sessuali, a prescindere da chi abbia causato tale menomazione.