Cassazione penale Sez. III sentenza n. 23111 del 29 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'integrazione del reato di violenza sessuale ex art. 609-bis, comma 2, n.1, cod. pen., tra le condizioni di inferioritą psichica o fisica rientrano anche quelle derivanti da volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti, in quanto queste situazioni di menomazione possono essere strumentalizzate dall'agente per il soddisfacimento di impulsi sessuali, a prescindere da chi abbia causato tale menomazione.

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