(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale per induzione, č configurabile il reato di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1 cod. pen. quando l'agente, abusando delle condizioni di inferioritā fisica o psichica della vittima, la induca a compiere o subire atti sessuali. Il consenso prestato in tali condizioni č viziato e irrilevante, essendo frutto dell'induzione operata dall'agente.