(massima n. 1)
Il delitto di violenza sessuale, di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1 cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilitā preesistente o indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata.