(massima n. 1)
La configurabilità del reato di violenza sessuale non richiede l'esistenza di una finalità di soddisfacimento sessuale da parte dell'agente. È sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente sessuale dell'atto, ossia della sua idoneità a soddisfare o stimolare il piacere sessuale, indipendentemente da altre eventuali finalità dell'agente.